LEGGE 12 novembre 2011, n. 183

LEGGE 12 novembre 2011, n. 183

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita’ 2012). (11G0234) Vigente al: 18-11-2013

Art. 10

Riforma degli ordini professionali e societa’ tra professionisti

1. All’articolo 3, comma 5, alinea, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:».

2. All’articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.

5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis in un testo unico da emanare ai sensi dell’articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400′.

3. E’ consentita la costituzione di societa’ per l’esercizio di attivita’ professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. ((Le societa’ cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre))

4. Possono assumere la qualifica di societa’ tra professionisti le

societa’ il cui atto costitutivo preveda:

a) l’esercizio in via esclusiva dell’attivita’ professionale da parte dei soci;

b) l’ammissione in qualita’ di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonche’ dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, purche’ in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalita’ di investimento. ((In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della societa’ e il consiglio dell’ordine o collegio professionale presso il quale e’ iscritta la societa’ procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la societa’ non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi))

c) criteri e modalita’ affinche’ l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla societa’ sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall’utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all’utente;

((c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilita’ civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attivita’ professionale))

d) le modalita’ di esclusione dalla societa’ del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di societa’ tra professionisti.

6. La partecipazione ad una societa’ e’ incompatibile con la partecipazione ad altra societa’ tra professionisti.

7. I professionisti soci sono tenuti all’osservanza del codice deontologico del proprio ordine, cosi’ come la societa’ e’ soggetta al regime disciplinare dell’ordine al quale risulti iscritta. ((Il socio professionista puo’ opporre agli altri soci il segreto concernente le attivita’ professionali a lui affidate))

8. La societa’ tra professionisti puo’ essere costituita anche per l’esercizio di piu’ attivita’ professionali.

9. Restano ((salve le associazioni professionali, nonche’ i diversi modelli societari)) gia’ vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7.

11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, e’ abrogata.

12. All’articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «prendendo come riferimento le tariffe professionali. E’ ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe» sono soppresse.