Riuscirà l’avvocatura a sottrarsi al controllo politico ?

Si sta sgretolando l’edificio nel quale si è rinchiusa l’avvocatura nell’illusione di potersi riparare dal vento della tecnologia e della globalizzazione. Gli iscritti all’albo, non ovviamente chi dovrebbe rappresentarne gli interessi, stanno pagando il prezzo di un ruolo pubblico tenacemente rivendicato. Infatti, gli enti pubblici, e tra essi l’ordine, sono assoggettati alla normativa sulla trasparenza ed ai controlli conseguenti. Dopo l’intervento dell’Autorità anticorruzione sulle incompatibilità e sui conflitti d’interesse, il Tar della Lombardia, il 22.01.2015, ha fissato il principio che “nel caso di valutazione insufficiente, ma prossimo alla sufficienza, che comporti la non ammissione alla prova orale, la commissione è tenuta a motivare succintamente per iscritto le ragioni che hanno indotto alla medesima bocciatura del candidato”. A consolidare la pronuncia è arrivata, il 20.11.2015 l’ordinanza n. 660 del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana di Palermo che, ribaltando la pronuncia del Tar Sicilia, ha stabilito che “all’obbligo di motivazione e trasparenza nella pubblica amministrazione devono attenersi anche gli ordini professionali” censurando, nel caso specifico, la “mancanza di elementi che consentano di dare trasparente giustificazione di giudizi negativi, quali devono ritenersi quelli espressi da una valutazione numerica di poco al di sotto di quella minima sufficiente”. Ora il Tar di Palermo che, in primo grado aveva respinto il ricorso per “violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L.241/1990, Art. 97 Cost., Art. 296 TFUE, Artt. 17bis, 22,23,e 34 R.D. 22 gennaio 1934 n.37 etcc…”, si dovrà procedere alla ricorrezione degli elaborati con obbligo da parte dei commissari di scrivere le motivazioni che stanno alla base dei giudizi espressi. Così, l’avvocato ha venduto l’autonomia e l’indipendenza in cambio della partecipazione di qualche suo esponente al mercato elettorale. Quando la vanità supera la miseria…

 

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