Quando la crisi morde gli avvocati che hanno già una clientela ed i vertici che hanno la visibilità per acquisirla ostacolano l’attività dei giovani che potrebbero insidiargliela. Così gli ordini, hanno imposto una riforma che, sostituendo la vecchia normativa (art. 7, D.Lgs. Lgt. 23-11-1944, n. 382) secondo cui potevano fissare una tassa annuale “entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell’ordine”, con l’art. 29 della legge 247/2012 che, incrementando le attribuzioni, da mano libera nel determinare la misura della tassa di iscrizione. La quale, quindi, è un’arma che i Consigli possono usare per ridurre il numero dei concorrenti, e già lo fanno, sospendendo «coloro che non hanno versato il contributo annuale e che potranno riprendere l’attività solo dopo aver corrisposto “il pedaggio”. Il provvedimento, quindi, incide sui procedimenti in corso, rende difficili i rapporti con la clientela e limita il diritto al lavoro che dovrebbe essere costituzionalmente garantito. Se l’esercizio professionale è legato al versamento di un contributo, deve ritenersi che l’avvocato non è un lavoratore e che i suoi diritti non possano essere rivendicati avanti ad un magistrato terzo ma siano nelle mani della consorteria. È un meccanismo molto discutibile sulla cui costituzionalità sarebbe ormai necessario far pronunciare la Corte. Infatti, come ribadito nella decisione Tar Lazio 1.07.2015, “Nella ormai consolidata giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia 18.07.2013, C-136/12) e del giudice amministrativo nazionale (Tar Lazio, sez. VI, 1.04.2015, n. 4943; id.16.02. 2015, n. 2688), sono ormai considerate “imprese”, ai fini specifici della tutela della libera concorrenza, anche gli esercenti le professioni intellettuali che offrono sul mercato, dietro corrispettivo, prestazioni suscettibili di valutazione economica (Tar Lazio, sez. I, 11.06.2014, n. 8349; id. 25.02.2011, n. 1757; id. 17.05.2006, n. 3543 e 3.09.2004, n. 8368). Ne consegue la qualificabilità di “associazioni di imprese”, degli Ordini professionali (Cons. Stato, sez. VI, 22.01.2015, n. 238; Cons. St., sez. VI, 9.03.2007, n. 1099, Tar Lazio, sez. I, 11.03.2005, n. 1809). Quindi,l’esercizio professionale non può essere subordinato all’iscrizione all’associazione di categoria così come per avviare un’attività imprenditoriale non è necessario iscriversi a Confindustria. Riusciranno i conigli a diventare leoni ?
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